Sintesi della normativa
L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, pur essendo un simbolo di riconoscimento e prestigio, non è solo una realtà cerimoniale: esso è profondamente radicato nel sistema normativo della Repubblica.
La sua istituzione, il funzionamento e i criteri di conferimento sono regolati da un corpus iuris che ne definisce i contorni giuridici e il significato istituzionale.
Di seguito una sintesi di quanto pubblicato sul web, nei siti istituzionali della Presidenza della Repubblica (quirinale.it) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (governo.it) afferente all'argomento in discorso.
Le circolari sono state emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze.
La Legge 3 marzo 1951 n. 178 istituisce l'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", destinato a riconoscere le speciali benemerenze verso la Nazione.
Il Presidente della Repubblica è il capo dell'Ordine, che è amministrato da un Consiglio e regolato da uno statuto.
L'Ordine è suddiviso in cinque classi e le onorificenze sono conferite tramite decreto presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio, con specifiche limitazioni, come il divieto di attribuirle a parlamentari in carica.
È previsto il ritiro delle onorificenze per indegnità.
La legge disciplina anche l'uso delle decorazioni conferite da Stati esteri, imponendo autorizzazioni specifiche, e vieta il conferimento di onorificenze da parte di enti privati, prevedendo sanzioni per i trasgressori. Inoltre, abolisce gli ordini cavallereschi monarchici precedenti, regolando l'uso delle loro decorazioni già attribuite.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952 n. 458 stabilisce le modalità per il conferimento, l'uso e la revoca delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".
Questi riconoscimenti possono essere attribuiti sia a cittadini italiani che stranieri, seguendo criteri precisi e con un numero massimo annuale determinato dal Presidente del Consiglio.
Ogni Ministero segnala i candidati ritenuti meritevoli, inviando le relative proposte alla Presidenza del Consiglio, che, dopo aver consultato il Consiglio dell'Ordine, presenta le candidature al Presidente della Repubblica per l'approvazione finale.
Gli insigniti possono utilizzare il titolo e la decorazione solo dopo che il decreto di concessione è stato registrato nell'albo ufficiale dell'Ordine.
Esistono, tuttavia, circostanze in cui le onorificenze possono essere revocate, ad esempio per indegnità, rinuncia da parte dell'insignito o a seguito di una condanna penale. In ogni caso, le revoche e le concessioni vengono rese ufficiali attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1952 sancisce l'approvazione dello statuto dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", composto da 22 articoli, in attuazione della legge n. 178 del 1951 che ne ha disposto l'istituzione.
L'Ordine è finalizzato a premiare le benemerenze acquisite verso la Nazione nei campi delle scienze, delle arti, delle lettere, dell'economia, nell'esercizio di cariche pubbliche e in attività di rilevanza sociale, filantropica e umanitaria, oltre che per lunghi e rilevanti servizi nelle carriere civili e militari.
Le onorificenze dell'Ordine sono strutturate in cinque gradi: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce, con la possibilità di conferire la distinzione di Gran Cordone ai Cavalieri di Gran Croce che abbiano conseguito meriti straordinari.
Il conferimento può avvenire su proposta del Consiglio dell'Ordine, ma il Presidente della Repubblica può derogare alle procedure ordinarie per ragioni di cortesia internazionale o per benemerenze particolari.
La gestione dell'Ordine è attribuita al Consiglio dell'Ordine, che ha competenza su questioni come la modifica dello statuto, il numero massimo delle onorificenze annuali, le revoche e altri aspetti di rilievo.
Il Cancelliere, che cura l'albo degli insigniti, si occupa di registrare i nominativi, rilasciare i diplomi, pubblicare i decreti di concessione e revoca, e segnalare eventuali irregolarità nei procedimenti di conferimento.
Le conferimenti ordinari avvengono in due date simboliche, il 2 giugno (Festa della Repubblica) e il 27 dicembre (anniversario della promulgazione della Costituzione), salvo eccezioni specifiche.
Le proposte di onorificenza devono rispettare rigorosi criteri di selezione e valutazione, con possibilità di revisione qualora emergano nuovi meriti o cambino le circostanze.
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 n. 173 aggiorna l'articolo 14 del regolamento sulle caratteristiche delle decorazioni delle diverse classi dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".
Le modifiche sostituiscono il precedente allegato del 1952 con una nuova descrizione dettagliata delle insegne, distinguendo tra le varie classi e precisando i materiali, le dimensioni e i colori delle decorazioni.
Per la prima classe (Cavaliere di Gran Croce), ad esempio, la decorazione è costituita da una croce smaltata di bianco, filettata d'oro, con uno scudetto al centro che riporta simboli e scritte rappresentative dell'Ordine, completata da una fascia e una placca con raggiera.
Simili dettagli sono descritti anche per le altre classi, dal Grande Ufficiale al Cavaliere, con variazioni nelle dimensioni, nella posizione e nel tipo di materiali utilizzati, distinguendo inoltre le versioni per uomini e donne, che prevedono, per queste ultime, l'uso di un fiocco al posto del tradizionale nastro.
Ogni classe ha così una decorazione specifica, che va portata in modi differenti: al collo, sul petto o appuntata a seconda del grado.
Viene anche prevista una disposizione transitoria che consente l'uso delle insegne precedenti fino al loro esaurimento, lasciando però piena libertà di utilizzo delle nuove decorazioni introdotte dal decreto.
Queste modifiche aggiornano un regolamento ormai datato, mantenendo viva la simbologia e il prestigio legati all'Ordine, pur adattandone le caratteristiche alle necessità contemporanee.
La circolare 30 ottobre 2001 regola il sistema delle distinzioni cavalleresche e onorifiche civili della Repubblica Italiana, delineando i criteri, le modalità di conferimento e l'uso delle relative insegne.
In primo luogo, viene chiarito che le onorificenze nazionali, conferite dal Presidente della Repubblica, si suddividono in Ordini cavallereschi e distinzioni onorifiche. Gli Ordini cavallereschi principali includono l'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e l'Ordine della "Stella della Solidarietà Italiana" - rinominato "Stella d'Italia" - mentre tra le distinzioni onorifiche rientrano decorazioni, medaglie e ricompense per particolari meriti civili, militari e professionali.
Vengono elencati dettagliatamente gli Ordini e le relative classi, oltre alle medaglie e riconoscimenti legati a specifici meriti.
La circolare fornisce anche indicazioni precise sulla foggia e sull'uso delle insegne, che devono rispettare criteri tecnici rigorosi.
Le insegne possono essere indossate in occasioni ufficiali, come festività nazionali e cerimonie pubbliche, e ogni classe di distinzione ha un ordine di precedenza ben definito, che va dai gradi più alti, come il "Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone", a quelli minori.
Viene inoltre sottolineata l'importanza di valorizzare il conferimento delle onorificenze attraverso cerimonie ufficiali, organizzate dai Prefetti per i decorati a livello locale e dai rappresentanti consolari per gli italiani all'estero.
La circolare invita tutte le autorità competenti a garantire un'adeguata ufficialità e solennità agli eventi di consegna. Infine, è stabilito un ordine gerarchico tra le diverse onorificenze, per assicurare un corretto riconoscimento del loro valore relativo nelle cerimonie pubbliche e nelle occasioni ufficiali.
È ribadita l'importanza simbolica e istituzionale di queste distinzioni, riconoscendo il loro ruolo nel premiare i meriti civili e nel rappresentare i valori della Repubblica.
La circolare 22 marzo 2002 regola l'uso delle rosette relative alle distinzioni onorifiche civili della Repubblica.
Le rosette, realizzate in seta con un diametro di 8 mm, presentano combinazioni di colori specifiche per ogni distinzione.
Nei casi in cui l'onorificenza sia suddivisa in classi di merito (medaglie d'oro, d'argento e di bronzo), alla rosetta viene aggiunta posteriormente una barretta orizzontale della lunghezza di 13 mm, il cui colore varia a seconda della classe: gialla per la medaglia d'oro, grigio chiaro per la medaglia d'argento, verde cupo per la medaglia di bronzo.
Le rosette possono essere indossate liberamente con abiti da giorno, ma sono obbligatorie in occasioni formali come festività nazionali, cerimonie ufficiali civili o militari ed eventi dedicati all'onorificenza. Il loro uso con abiti da sera è regolato dal cerimoniale.
Sono specificate anche le combinazioni cromatiche e i dettagli estetici delle rosette per ogni tipo di distinzione, dalle decorazioni al valor militare a quelle legate al merito civile, al lavoro, alla salute pubblica e a molti altri ambiti, con differenze nelle barre e nei bordi a seconda delle classi e delle finalità della distinzione.
La circolare 8 agosto 2002 fornisce indicazioni dettagliate per il conferimento delle onorificenze dell' "Ordine al Merito della Repubblica Italiana", sottolineando l'importanza del merito come criterio fondamentale per la concessione e richiamando l'articolo 1 dello statuto dell'Ordine che definisce le benemerenze da riconoscere nei campi delle scienze, delle arti, delle pubbliche cariche e del volontariato.
Si evidenzia la necessità di proporre candidati che si siano distinti per meriti eccezionali e impegno sociale, evitando automatismi basati su anzianità o appartenenza a determinate categorie e specificando che le segnalazioni devono essere accompagnate da una documentazione precisa e motivata, che illustri in dettaglio i meriti del candidato.
Inoltre, per i dipendenti pubblici, è richiesto un servizio svolto con dedizione e senza demeriti disciplinari.
Si ribadisce che il conferimento è limitato a persone di almeno 35 anni e prevede un iter graduale nei gradi onorifici, con almeno tre anni di permanenza tra un grado e l'altro.
Infine, viene richiesto ai Dicasteri di rispettare rigorosamente le procedure e i termini previsti per le segnalazioni, pena l'inammissibilità delle proposte.
La circolare 4 febbraio 2013 richiama l'attenzione sull'istituto della revoca delle onorificenze, intendendo il concetto di indegnità in senso ampio e includendo anche il comportamento disonorevole dell'insignito, invitando a monitorare il verificarsi di presupposti che possano configurare l'ipotesi di revoca dell'onorificenza.
La circolare 22 maggio 2013 evidenzia la costante riduzione, nel corso degli anni (1999-2013) del numero dei conferimenti, che ne hanno innalzato il prestigio, insistendo sulla necessità di approfondire le istruttorie e chiarire che se in passato le proposte erano spesso legate ad atti isolati o comportamenti di singolare rilevanza, il riconoscimento deve essere rivolto a figure che incarnano un impegno costante e tangibile, tanto da configurarsi come modelli civili per l'intera comunità.
In questo senso i Dicasteri sono invitati a rafforzare l'utilizzo delle benemerenze ministeriali per coloro che, pur avendo ben operato, non hanno i requisiti necessari per il riconoscimento della dignità cavalleresca, elencando le stesse nei diversi ambiti conferibili.
Infine, è richiamata l'attenzione sulla questione delle revoche per gli insigniti coinvolti in fatti di particolare gravità.
La circolare 16 settembre 2019 richiama l'art. 1 dello Statuto dell'Ordine sottolineando l'importanza di alcuni criteri guida nella formulazione delle segnalazioni per i conferimenti.
Tali criteri dovranno privilegiare l'impegno costante, i meriti lavorativi acquisiti e la dedizione verso iniziative sociali ed umanitarie nonché le attività nel sociale, tenendo conto del principio di salvaguardare la parità di genere.
Si evidenzia la necessità che le segnalazioni siano corredate da un curriculum dettagliato, che rappresenti l'attività lavorativa, l'impegno profuso nel sociale e gli eventuali titoli di merito anche in altri ambiti, con le risultanze di una adeguata istruttoria condotta attraverso le banche dati delle Forze di Polizia; ai Prefetti è richiesto uno specifico ed esplicito parere in merito.
La circolare 12 giugno 2020 sensibilizza sull'opportunità di segnalare per il conferimento onorifico i soggetti in prima linea durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in segno di riconoscenza dell'intera collettività e tangibile segno di gratitudine delle Istituzioni per l'impegno profuso nelle drammatiche circostanze.
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