La rinuncia, la revoca e la decadenza
La rinuncia avviene su iniziativa del decorato, che può decidere liberamente di restituire l'onorificenza, solitamente per motivi di carattere personale, etico o professionale.
La revoca, invece, è un atto amministrativo che può essere disposto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri in presenza di situazioni che compromettano il prestigio dell'Ordine. Le motivazioni per la revoca possono riguardare comportamenti o azioni che siano in contrasto con l'onore e la dignità che l'onorificenza rappresenta.
In entrambi i casi, sia per rinuncia che per revoca, l'onorificenza viene perduta per chi la deteneva, ma la procedura della revoca implica un giudizio su comportamenti che abbiano inficiato l'integrità dell'onorificenza stessa.
La rinuncia
Quando una persona decide di rinunciare a un'onorificenza che le è stata conferita, il procedimento varia in base allo stato del decreto di concessione, ossia se questo sia già stato registrato o meno.
Nel caso in cui la rinuncia venga comunicata prima che il decreto sia stato registrato, il Cancelliere dell'Ordine interviene per fermare l'iter burocratico. In altre parole, non si procede alla registrazione ufficiale del decreto, e ciò significa che l'onorificenza non diventa formalmente valida o efficace. Il Cancelliere, inoltre, ha il compito di informare il Presidente del Consiglio dei Ministri di questa rinuncia, affinché sia a conoscenza della situazione e possa prenderne atto.
Diversamente, se il decreto di concessione è già stato registrato, la rinuncia segue un percorso differente: in questo caso è necessario un intervento diretto del Presidente del Consiglio, che promuove l'annullamento del decreto già registrato, avviando una procedura di revoca formale. La revoca serve a cancellare gli effetti della concessione e a rendere nullo il riconoscimento conferito.
In entrambi i casi, il risultato finale è che la persona non riceve l'onorificenza, rispettando così la sua volontà di rinunciare al titolo.
Come illustrato, le modalità con cui ciò avviene dipendono dal momento in cui la rinuncia viene comunicata, ossia prima o dopo la registrazione del decreto.
La revoca
Il sistema normativo che regola la revoca delle onorificenze concesse dall'Ordine affronta in maniera articolata i casi in cui l'insignito possa risultare indegno di mantenerle. Tale indegnità può derivare sia da comportamenti rilevanti sotto il profilo penale, sia da condotte moralmente o eticamente riprovevoli.
Secondo la Legge 3 marzo 1951, n. 178, chi riceve un'onorificenza e si rende indegno di tale riconoscimento incorre nella perdita della stessa.
La revoca è formalmente disposta con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa consultazione del Consiglio dell'Ordine. Questa disposizione stabilisce il principio generale per cui le onorificenze non sono irrinunciabili, ma richiedono che il destinatario continui a essere meritevole del titolo.
Come evidenziato dalla prassi consolidata dell'OMRI, il concetto di "indegnità" non è limitato ai casi di condanna penale, sebbene tali situazioni costituiscano il presupposto più evidente per avviare un procedimento di revoca. Infatti, anche comportamenti che, pur non essendo penalmente rilevanti, risultano disonorevoli o incompatibili con il prestigio dell'onorificenza possono giustificare la revoca.
Ad esempio, una persona insignita di un'onorificenza che si renda protagonista di azioni lesive della dignità personale o sociale, anche se non perseguibili penalmente, potrebbe essere considerata indegna. Questa interpretazione flessibile richiede un esame accurato e una valutazione ponderata dei fatti e delle circostanze per evitare decisioni arbitrarie o non proporzionate.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 disciplina in dettaglio il procedimento per la revoca delle onorificenze.
Quando viene avviato un procedimento di revoca per indegnità, il Cancelliere dell'Ordine deve comunicare all'interessato i fatti che giustificano tale proposta. L'insignito ha diritto a un termine, non inferiore a 20 giorni, per presentare le sue difese scritte. Questo garantisce il diritto al contraddittorio e la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Una volta decorso il termine assegnato per le difese, gli atti vengono sottoposti al Consiglio dell'Ordine, che esprime un parere in merito.
La decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, che emette il decreto di revoca sulla base della proposta del Presidente del Consiglio e del parere del Consiglio dell'Ordine. Tale decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, conferendo trasparenza al procedimento.
In caso di sentenza penale definitiva che comporti la privazione dell'onorificenza, il Cancelliere dell'Ordine annota gli estremi della sentenza sul decreto originale di concessione.
Le cancellerie dei tribunali sono tenute a comunicare all'OMRI le sentenze definitive di condanna per delitti commessi dagli insigniti, agevolando così l'avvio dei procedimenti di revoca.
La normativa mette in luce l'importanza di preservare il prestigio e l'integrità delle onorificenze conferite: se da un lato il sistema garantisce diritti fondamentali come il contraddittorio e la difesa, dall'altro enfatizza che il mantenimento di un'onorificenza non è un diritto assoluto, ma un privilegio subordinato al comportamento dell'insignito.
L'interpretazione ampia del concetto di indegnità risponde all'esigenza di salvaguardare il valore simbolico delle onorificenze anche al di là del diritto penale, tenendo conto di aspetti morali e sociali, tuttavia, questa elasticità richiede prudenza, trasparenza e una valutazione rigorosa da parte degli organi competenti.
La procedura formale prevista assicura che la revoca non avvenga in modo arbitrario, ma solo al termine di un iter ben definito e garantista. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca sottolinea l'importanza pubblica della decisione, rendendola trasparente e ufficiale.
La decadenza
Dal punto di vista giuridico, il tema della decadenza degli effetti dell'onorificenza con la morte dell'insignito riguarda il rapporto tra il soggetto onorato e la rilevanza giuridica del titolo stesso.
L'onorificenza, essendo un titolo strettamente personale e non trasmissibile, rappresenta un riconoscimento dello Stato attribuito attraverso un atto amministrativo discrezionale per premiare particolari meriti. La sua natura esclusivamente simbolica e onorifica esclude qualsiasi implicazione patrimoniale o trasmissibilità agli eredi.
Con la morte dell'insignito, si verifica la decadenza automatica del titolo, poiché gli effetti giuridici e simbolici cessano essendo legati indissolubilmente alla persona. Questo implica che il titolo non possa essere utilizzato né vantato dagli eredi o da altri soggetti. Tuttavia, il riconoscimento morale e storico dell'onorificenza permane, conservandosi attraverso la validità degli atti amministrativi che ne hanno sancito l'attribuzione, i quali continuano a esistere come documenti storici, privi però di effetti ulteriori. In relazione agli oggetti materiali legati all'onorificenza, come medaglie o diplomi, questi possono essere conservati dagli eredi come ricordi di famiglia, ma non conferiscono alcun valore giuridico o status.
Pertanto, la morte dell'insignito segna la decadenza giuridica del titolo, ma non ne annulla il valore simbolico e morale, che può continuare a vivere nella memoria collettiva e familiare, equilibrando così la natura personale del riconoscimento con il suo significato storico e sociale.
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